“L’amore …
La percezione in cui mi perdo
e l’oltremare di un assurdo…” [L’amore che]
Narratore dell’amore.
Della poesia dell’amore e del disincanto.
Tagliente, amaro, passionale.
Solitario. Distante.
Tanto da apparire freddo.
Eppure quella voce
Squarcia il teatro e il cuore
E tra le luci della baia che fanno capolino tra le colonne
E un’atmosfera surreale
Raggiunge una luna generosissima
Immobile e anch’essa conquistata

Non affascina e (non vuole affascinare) con la sua simpatia,
ma incanta con lo stile, la qualità della musica e dei testi.
Con la padronanza del canto e del palcoscenico
Con un abbandono totale (che lui e pochi altri possono permettersi) al sentimento fluttuante tra le note
Niente lasciato ai facili entusiasmi, alle esagerazioni, ai virtuosismi.
Esibizioni raffinate. Per un pubblico di appassionati.
Si è parlato di miti in questi giorni.
Paolo Conte è un artista.

“Adesso è tardi.
Dico soltanto che si trattava di amore.
E non sai quanto.” [Gioco d’azzardo]

“Io so che tu sei, so neanche chi sei, ma so che tu sei sì, so che tu sei tanto amata....amata e desiderata....e sola...” [Bella di giorno]
[Chiedo venia per la pessima qualità delle foto]
Ancora una volta la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi con fermezza contro la cattiva abitudine della "mano morta". Questa volta, la Terza sezione penale (sentenza 24801/2009) , ha confermato una condanna a nove mesi e 10 giorni di reclusione nei confronti di un idraulico, reo di avere compiuto "insistenti toccamenti dei glutei" e "ripetuti abbracci" a una signora presso cui si era recato per riparare l'impianto idraulico. Assolto in primo grado l'uomo era stato poi condannato dalla Corte d'appello nel novembre del 2007. Inutile il tentativo di difendersi in Cassazione dove l'imputato aveva sostenuto di essersi limitato a fare dei "dei complimenti" alla ragazza per la sua bellezza e di averle solo "sfiorato involontariamente la schiena con un movimento anomalo". La Cassazione respingendo il ricorso a sottolineato la piena attendibilità del racconto della vittima e la legittimità della condanna dell'idraulico che "dopo un complimento verbale fatto con risata volgare", si era profuso "in ripetuti abbracci seguiti da insistenti toccamenti dei glutei" della ragazza che lo aveva chiamato per le riparazioni idrauliche".
(Data: 17/06/2009 13.21.00 - Autore: Roberto Cataldi)
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_7059.asp
La Cassazione ha detto stop all'uso del saluto romano fuori e dentro gli stadi.La Corte è stata categorica sottolineando che il saluto fascista non può essere interpretato come un saluto scherzoso ma anzi costituisce ''una manifestazione esteriore che rimanda, per comune nozione storica, all'ideologia fascista, e quindi ad una ideologia politica sicuramente non portatrice dei valori paritari e di non violenza ma, al contrario, fortemente discriminante ed intollerante''. È così la prima sezione penale della Corte, (sentenza n. 25184/2009) ha confermato la condanna emessa nei confronti di un capo ultras, sulla base della legge Mancino che punisce l'incitamento alla violenza per motivi razziali e religiosi. L'uomo, dell'età di circa 30 anni, era andato in trasferta per seguire la partita della sua squadra del cuore. Giunto allo stadio però pretendeva di entrare senza pagare il biglietto. Lui e un gruppo di altri ultras avevano dato vita ad un corteo con tanto di saluto fascista e ne erano scaturiti dei tafferugli. Il caso finiva prima in Tribunale e poi in Corte d'Appello che emetteva sentenza di condanna. In Cassazione, l'ultras ha sostenuto che la condanna sarebbe stata eccessiva visto che il 'saluto romano' era soltanto un ''saluto scherzoso''. La Corte però non ha voluto sentire ragione ed ha ribadito il divieto per questo gesto, evidenziando come esso riporti ''ad un regime totalitario che ha emanato, fra l'altro, leggi di discriminazione di cittadini per motivi razziali''.
(Data: 19/06/2009 9.30.00 - Autore: Roberto Cataldi)
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_7062.asp
Niente da fare.
Nessuno capirà mai i puntini.
La mente umana è troppo abituata
alle linee ingannevoli.
Stavo scrivendo di alcuni episodi che vedevano protagonisti uomini e ne veniva fuori un ritratto, come al solito, non brillante.
Mi sono sentita una di quelle "femministe dai tacchi a spillo" di cui tanto si parla ultimamente, anche sui blog.
Così ho cancellato tutto.
Oggi parliamo dei loro pregi.
Primo fra tutti: la pazienza.
La vita è una gran figata.
Peccato che non sappiamo vivere.
Alla fine dei conti, siamo degli incapaci.
[immagini eccessivamente esemplificative saranno censurate, grazie -
inoltre, è chiaro che il topic non si rivolge (pur ammettendone l'esistenza) ai capaci e capacissimi]
Perché io possa credere
Ho bisogno che tu creda
Nei fiori e nella neve
Nel sole e nella pioggia
Nel mare e nel deserto
Nei sorrisi e nelle lacrime
Nei giorni pieni e in quelli vuoti
Nella giovinezza e nella vecchiaia
Nella realtà e nei sogni
Nei bambini
E nella vita
Ho bisogno che tu creda
Nella forza e nella debolezza
Nel coraggio e nella fragilità
Nella vitalità e nelle malattie
Nella generosità e nella povertà
Nel presente e nel futuro
Nell’armonia e nel disordine
Nelle verità e nelle mie bugie
In te
E in me
Ho bisogno che tu creda in tutte queste cose
Per me
Perché io possa credere
Viola obbligo di fedeltà ma non è abuso familiare.
La moglie che instaura una relazione "virtuale" chattando con altro uomo, benchè violi in tal modo i doveri di fedeltà coniugale, non commette un abuso familiare tale da poter giustificare l'adozione di un ordine di protezione di cui agli articoli 342 bis e 342 ter del codice civile con conseguente allontamento dalla casa familiare. Una simile condotta, secondo quanto emerge da una sentenza del Tribunale di Salerno del 20 maggio scorso, non configura quel "grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente" indicata dall'art. 342 bis. Il Tribunale, occupandosi del caso di una donna sorpresa dal marito a chattare nelle ore notturne con un'altro, ha chiarito che per potersi configurare un pericolo d'un grave danno all'integrità fisica o morale, tale da giustificare l'allontanamento da casa di uno dei coniugi occorre trovarsi di fronte a "reiterate azioni ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati dalla l. n. 154 del 2001". In sostanza, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà e la derivante violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, non integrano i presupposti richiesti dagli art. 342 bis e 342 ter c.c. per l'adozione del provvedimento protettivo.
(Data: 05/06/2009 9.35.00 - Autore: Roberto Cataldi)
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_7018.asp